Art. 8
LEGGE 14 luglio 1887, n. 4730
In vigore dal 30 giu 2002
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 luglio 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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