Art. 6
LEGGE 14 luglio 1887, n. 4730
In vigore dal 7 ago 1887
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Le disposizioni contenute nell'art. 43 e seguente comma della legge succitata 25 giugno 1865 saranno sempre applicate quando risulti che le opere comprese in detto articolo e seguente comma furono eseguite dopo la promulgazione della presente legge.
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