Art. 3
LEGGE 14 luglio 1887, n. 4730
In vigore dal 8 ago 1889
.
Le espropriazioni ed i lavori relativi saranno incominciati e compiuti entro il periodo di anni cinque da potersi prorogare dal Ministero della Pubblica Istruzione, d'accordo col municipio di Roma, nei casi e nei modi indicati all'articolo 13 della legge 25 giugno 1865 sopramentovata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1887-07-14;4730#art-3