Art. 3

LEGGE 14 luglio 1887, n. 4730

In vigore dal 8 ago 1889
. Le espropriazioni ed i lavori relativi saranno incominciati e compiuti entro il periodo di anni cinque da potersi prorogare dal Ministero della Pubblica Istruzione, d'accordo col municipio di Roma, nei casi e nei modi indicati all'articolo 13 della legge 25 giugno 1865 sopramentovata.
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LEGGE 14 luglio 1887, n. 4730 (Art. 3 Per la tutela dei monumenti antichi nella città di Roma.) — Testo vigente | Portale Normativo