Art. 4

LEGGE 14 luglio 1887, n. 4730

In vigore dal 7 ago 1887
. Il fondo per la esecuzione dell'opera verrà costituito in parte eguale dallo Stato e dal comune di Roma e dal contributo dei proprietari delle terre di cui all'. Saranno gratuitamente cedute per lo scopo della presente legge le aree demaniali e comunali, e tutta la zona di cui all' diventerà di demanio pubblico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1887-07-14;4730#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 14 luglio 1887, n. 4730 (Art. 4 Per la tutela dei monumenti antichi nella città di Roma.) — Testo vigente | Portale Normativo