Art. 4
LEGGE 14 luglio 1887, n. 4730
In vigore dal 7 ago 1887
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Il fondo per la esecuzione dell'opera verrà costituito in parte eguale dallo Stato e dal comune di Roma e dal contributo dei proprietari delle terre di cui all'.
Saranno gratuitamente cedute per lo scopo della presente legge le aree demaniali e comunali, e tutta la zona di cui all' diventerà di demanio pubblico.
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