Art. 5

LEGGE 14 luglio 1887, n. 4730

In vigore dal 7 ago 1887
. Una Commissione nominata per metà dal Ministero della Pubblica Istruzione e metà dal Municipio di Roma, presieduta da un rappresentante del Governo, compilerà, fra un anno dalla pubblicazione di questa legge, il piano di esecuzione dell'opera, determinerà le competenze rispettive per la esecuzione della medesima, e statuirà per convenzione la quota annua e il modo di pagamento del rispettivo concorso. Il concorso dello Stato sarà approvato in tempo utile con legge speciale.
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