Art. 1
LEGGE 14 luglio 1887, n. 4730
In vigore dal 7 ago 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
.
L'isolamento dei monumenti compresi nella zona meridionale di Roma, ed il loro collegamento per mezzo di passeggi e pubblici giardini, nei limiti di cui all', è dichiarata opera di pubblica utilità.
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