Art. 1

LEGGE 14 luglio 1887, n. 4730

In vigore dal 7 ago 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . L'isolamento dei monumenti compresi nella zona meridionale di Roma, ed il loro collegamento per mezzo di passeggi e pubblici giardini, nei limiti di cui all', è dichiarata opera di pubblica utilità.
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LEGGE 14 luglio 1887, n. 4730 (Art. 1 Per la tutela dei monumenti antichi nella città di Roma.) — Testo vigente | Portale Normativo