Art. 8 · LEGGE 14 luglio 1887, n. 4730

Art. 8

LEGGE 14 luglio 1887, n. 4730

In vigore dal 30 giu 2002
. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 luglio 1887. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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