Art. 57
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
Le disposizioni, che possono occorrere pel servizio dell'Esercito e dell'Armata sul piede di guerra, sono date con speciali Regolamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1869-04-22;5026#art-57