Art. 53

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
Potranno effettuarsi dopo il primo gennaio, anche prima dell'approvazione del bilancio definitivo dell'anno finanziario, per essere imputate ai corrispondenti capitoli non per anco definitivamente iscritti nel bilancio stesso, le spese autorizzate nel bilancio dell'anno antecedente, che vennero impegnate e non pagate prima della sua chiusura, nei limiti però soltanto della somma rimasta disponibile alla fine di dicembre, ed osservate le prescrizioni e formalità portate dagli è 49 della presente Legge. I mandati che già fossero stati regolarmente emessi durante l'esercizio dell'anno finanziario, saranno pagabili anche dopo la scadenza di esso, con imputazione come sopra ai corrispondenti capitoli del nuovo bilancio. Qualora codesti mandati non fossero pagati nemmeno nell'anno finanziario susseguente, alla fine di questo secondo esercizio si intenderanno definitivamente annullati, salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione se ed in quanto il suo diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile o di Leggi speciali.
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LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026 (Art. 53 Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.) — Testo vigente | Portale Normativo