Art. 56

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
L'emissione dei buoni del Tesoro, ed il limite massimo della somma che può tenersene in corso, sono stabiliti dalle Leggi annuali di approvazione dei bilanci e dalle Leggi speciali. I buoni non possono essere rilasciati che mediante l'effettivo versamento della corrispondente somma nelle Casse dello Stato. Ferma anche per l'emissione dei buoni del Tesoro l'osservanza del riscontro preventivo della Corte dei conti, verranno date per questo ramo di gestione le norme speciali nel Regolamento.
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