Art. 54
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
Nei casi dalla Legge permessi, i pignoramenti, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dallo Stato, e qualunque altro atto che abbia per iscopo d'impedire e di trattenere il pagamento, debbono essere notificati al Direttore generale del Tesoro, che ne darà corrispondente notizia alla Corte dei conti ed all'Ufficiale incaricato del pagamento.
Quando un mandato sia già stato ammesso a pagamento dal Direttore generale del Tesoro prima della notificazione, questa sarà di nessun effetto.
Potrà per altro il creditore fare tale notificazione all'Ufficiale incaricato del pagamento.
Le cessioni e le delegazioni debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.
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