Art. 52
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
I Ragionieri presso i Ministeri e gli ordinatori secondari, a cui favore furono emessi mandati a disposizione, ed i Funzionari che ricevettero somme sopra mandati di anticipazione, saranno giudicabili dalla Corte dei conti nei modi determinati dal capitolo 5 della Legge 14 agosto 862 n. 800, e saranno passibili di condanna se nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli della presente Legge contravverranno per la loro colpa o negligenza agli obblighi loro demandati, ed alla presentazione dei conti, a cui sieno tenuti.
La registrazione fatta di un mandato alla Corte dei conti non libera la responsabilità del Ragioniere presso il Ministero che lo emise, per quanto riguarda la giustificazione della spesa e l'accertamento della somma, per la quale fu emesso il mandato.
Ove il Ragioniere non creda di firmare per qualsiasi motivo di irregolarità un mandato, ne riferirà direttamente al Ministro; ed ove questi creda di approvarne la emissione, darà un ordine in iscritto al Ragioniere, il quale dovrà eseguirlo. Nel giustificare però il suo operato presso la Corte dei conti esso potrà unire l'ordine del Ministro, e la Corte dei conti, nel rapporto diretto al Parlamento sui mandati registrati con riserva, indicherà anche quelli pei quali siavi stato un ordine speciale dè Ministri.
La Sezione della Corte dei conti, a cui sarà affidato il giudizio sulla responsabilità dei Ragionieri e degli ordinatori secondari, sarà una Sezione diversa da quella cui è affidato il controllo preventivo a senso degli della presente Legge.
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