Art. 59

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 17 apr 1870
Ove la Legge nell'istituire gli Uffici dei gerenti del pubblico denaro, o di qualunque altro valore o materia, non abbia determinato se debbano, in qual misura ed in qual modo, prestare cauzione, questa verrà determinata, sentito previamente il Consiglio di Stato, per mezzo di Decreto Reale, da essere registrato dalla Corte dei conti per gli effetti del capitolo III, titolo II, della Legge 14 agosto 1862, n. 800.
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