Art. 63
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 17 apr 1870
Nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione o di danno arrecato all'Erario per fatto o per ommissione imputabile a colpa o negligenza dei Contabili e di coloro di cui negli , la Corte dei conti potrà pronunziare tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussori, anche prima del giudizio sul conto.
Quando i conti sieno fatti compilare d'ufficio dall'Amministrazione, la Corte procederà alla revisione giudiziale dei medesimi, ritenendoli come presentati dai Contabili, semprechè, invitati questi legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non l'abbiano fatto nel termine prefisso.
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