Art. 63

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 17 apr 1870
Nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione o di danno arrecato all'Erario per fatto o per ommissione imputabile a colpa o negligenza dei Contabili e di coloro di cui negli , la Corte dei conti potrà pronunziare tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussori, anche prima del giudizio sul conto. Quando i conti sieno fatti compilare d'ufficio dall'Amministrazione, la Corte procederà alla revisione giudiziale dei medesimi, ritenendoli come presentati dai Contabili, semprechè, invitati questi legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non l'abbiano fatto nel termine prefisso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1869-04-22;5026#art-63

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo