Art. 65
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
Il rendiconto generale consuntivo consterà del conto delle entrate e delle spese costituenti l'effettivo esercizio finanziario dell'anno, dal qual conto risulti distintamente, per ogni capitolo del bilancio di previsione, e col confronto delle somme in ciascuno determinate o previste, l'ammontare delle riscossioni verificatesi nell'anno e quello delle spese pagate, e delle altre da pagare in adempimento di ordini già spediti dai Ministri, o di impegni già assunti in relazione al bilancio.
Vi sarà unito a corredo:
1° Il conto generale di cassa dal 1° gennaio al 31 dicembre;
2° Lo stato patrimoniale attivo e passivo al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il rendiconto, coll'indicazione delle variazioni seguite nell'anno, e lo stato patrimoniale al fine di detto anno;
3° I conti speciali dell'andamento della liquidazione dell'asse ecclesiastico, dell'esercizio amministrativo di tutte le aziende di privativa, del movimento dei buoni del Tesoro, di tutte e singole le operazioni finanziarie, di tesoreria e di zecca, ed in genere di qualsiasi altra operazione od azienda, in cui sieno state interessate le Finanze del Regno.
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