Art. 70
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 15 gen 1870
Le Commissioni temporanee, istituite con la Legge 14 agosto 1862, n. 800, cesseranno col 1° gennaio
1870.
I conti che si trovassero a quell'epoca tuttora pendenti presso le medesime, saranno giudicati dalla Corte dei conti del Regno con le norme delle Leggi dei cessati Governi.
Il Presidente della Corte proporrà al Governo i provvedimenti necessari secondo il bisogno di questo transitorio servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1869-04-22;5026#art-70