Art. 70

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 15 gen 1870
Le Commissioni temporanee, istituite con la Legge 14 agosto 1862, n. 800, cesseranno col 1° gennaio 1870. I conti che si trovassero a quell'epoca tuttora pendenti presso le medesime, saranno giudicati dalla Corte dei conti del Regno con le norme delle Leggi dei cessati Governi. Il Presidente della Corte proporrà al Governo i provvedimenti necessari secondo il bisogno di questo transitorio servizio.
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