Art. 70 · LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Art. 70

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 15 gen 1870
Le Commissioni temporanee, istituite con la Legge 14 agosto 1862, n. 800, cesseranno col 1° gennaio 1870. I conti che si trovassero a quell'epoca tuttora pendenti presso le medesime, saranno giudicati dalla Corte dei conti del Regno con le norme delle Leggi dei cessati Governi. Il Presidente della Corte proporrà al Governo i provvedimenti necessari secondo il bisogno di questo transitorio servizio.
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