Art. 66

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
La Corte dei conti, dopo di aver riveduto il conto consuntivo generale e quelli speciali, di cui è detto all'articolo antecedente, ne fa relazione motivata al Parlamento, trasmettendola al Ministero delle Finanze, che la presenterà alla Camera col progetto di Legge della relativa approvazione.
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