Art. 7

Modalità per la segnalazione di illeciti ambientali

In vigore dal 21 dic 2024
1. Chiunque, in forma singola o associata, può segnalare all'ISPRA e alle Agenzie illeciti ambientali. 2. Le segnalazioni sono effettuate anche mediante il modulo disponibile sui siti istituzionali dell'ISPRA e delle Agenzie. 3. La segnalazione contiene, di regola e, ove possibile, i seguenti elementi: a) le generalità del soggetto che effettua la segnalazione; b) la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; c) se conosciuti, tempo e luogo degli accadimenti; d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati; e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione; f) l'indicazione di eventuali documenti e di ogni altra informazione che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati; g) l'eventuale documentazione fotografica. 4. Fermo restando l'obbligo per l'ISPRA e le Agenzie di approfondire gli elementi ritenuti rilevanti, l'archiviazione delle segnalazioni può essere effettuata nei seguenti casi: a) manifesta infondatezza; b) contenuto generico e non circostanziato; c) richieste genericamente riferite a interi ambiti dell'attività di controllo del SNPA; d) manifesta incompetenza dell'ente ricevente a provvedere sulle questioni segnalate. In tal caso, l'ente ricevente trasmette senza indugio la segnalazione all'amministrazione ritenuta competente. 5. Anche nel caso in cui le segnalazioni siano presentate in forma anonima, è fatto obbligo per l'ISPRA ovvero per le Agenzie di avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive. 6. Le segnalazioni possono essere trasmesse mediante posta elettronica o posta ordinaria ovvero con altri strumenti individuati dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie. La segnalazione ricevuta è protocollata con modalità tecniche tali da garantire la riservatezza del contenuto e dei dati, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 7. Le segnalazioni provenienti da amministrazioni pubbliche sono effettuate in forma elettronica, secondo le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 8. I dati sulle attività di controllo svolte, inclusi quelli relativi alle segnalazioni di illeciti ambientali di cui al presente articolo, costituiscono parte integrante del rapporto annuale sull'attività del SNPA di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132. Il rapporto è pubblicato sui siti internet dell'ISPRA e delle Agenzie, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-09-04;186#art-7

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