Art. 2
Titoli di studio del personale ispettivo
In vigore dal 21 dic 2024
1. Per l'ammissione alla selezione di cui all', comma 3, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di laurea in materie scientifico-tecnologiche ovvero giuridiche, conseguito ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
b) laurea specialistica, magistrale o triennale, in materie scientifico-tecnologiche ovvero giuridiche, conseguita presso un'università statale o presso un'università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente o equivalente a quelli di cui al comma 1, secondo la vigente normativa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-09-04;186#art-2