Art. 3
Formazione e aggiornamento del personale incaricato degli interventi ispettivi
In vigore dal 21 dic 2024
1. Il Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) disciplina procedure e modalità dei percorsi formativi e di aggiornamento, anche presso enti accreditati, per il personale ispettivo di cui all', nonché per il personale con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge n. 132 del 2016.
2. Il SNPA garantisce l'aggiornamento, almeno annuale, del personale ispettivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-09-04;186#art-3