Art. 8
Disposizioni finali
In vigore dal 21 dic 2024
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ISPRA e le Agenzie adottano i propri regolamenti interni ai sensi dell', commi 4, 6 e 7, dell', comma 2, dell', comma 1, e dell', comma 6.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ISPRA e le Agenzie individuano il personale incaricato degli interventi ispettivi e predispongono gli appositi elenchi.
3. Nelle more dell'effettuazione degli adempimenti di cui al comma 2, le attività ispettive si svolgono in conformità alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
5. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 settembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 4153
Storico versioni
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