Art. 4
Competenze del personale ispettivo
In vigore dal 21 dic 2024
1. Il personale ispettivo svolge gli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo di competenza del SNPA, ai sensi dell' della legge n. 132 del 2016.
2. Il personale ispettivo può svolgere attività ispettive soltanto nell'ambito delle articolazioni organizzative alle quali i regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie demandano lo svolgimento di attività di controllo e per le quali hanno conseguito la formazione di cui all'.
3. La qualifica di ispettore è articolata in settori, corrispondenti ai percorsi formativi. Gli ispettori ottengono la qualifica relativa al settore per il quale hanno seguito la formazione e il mandato delle attività ispettive è circoscritto al settore di appartenenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-09-04;186#art-4