Art. 5
Principi e criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva
In vigore dal 21 dic 2024
1. L'attività ispettiva è svolta in conformità alla legge 6 novembre 2012, n. 190, per quanto applicabile, nonché ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia e imparzialità, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie, tenuto conto dei criteri generali definiti dal presente articolo e nel rispetto dei piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dalle componenti del SNPA.
2. Per lo svolgimento di ogni attività ispettiva l'ISPRA ovvero le Agenzie costituiscono un apposito gruppo ispettivo, formato da un numero minimo di due ispettori, incrementabile sulla base della complessità delle attività da effettuare. In attuazione del principio di rotazione, i gruppi ispettivi sono costituiti garantendo che al medesimo sito ovvero impianto non venga destinato lo stesso personale per più di un triennio.
3. Qualora il responsabile di cui all', comma 6, accerti nei confronti di un ispettore, anche su segnalazione, eventuali situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi ovvero situazioni tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione, ai sensi del Codice etico di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, provvede alla sostituzione dell'ispettore interessato e ne dà comunicazione, in forma scritta, all'ISPRA o alle Agenzie. Il responsabile di cui all', comma 6, provvede altresì alla sostituzione dell'ispettore nel caso in cui l'ISPRA o le Agenzie, nell'esercizio della vigilanza sullo svolgimento dell'attività ispettiva o anche su segnalazione, accertino una delle situazioni di cui al primo periodo. Delle situazioni di cui al primo periodo intervenute nel corso dell'attività ispettiva è dato atto nel processo verbale di cui al comma 15.
4. Nel caso in cui le situazioni di cui al comma 3, primo periodo, riguardino il responsabile di cui all', comma 6, l'ISPRA o le Agenzie, anche su segnalazione, provvedono all'accertamento delle predette situazioni e alla sostituzione del responsabile interessato.
5. L'ispettore o il responsabile di cui all', comma 6, che ritiene di versare in una o più situazioni di cui al comma 3, primo periodo, ne dà pronta segnalazione rispettivamente al responsabile e all'ISPRA o alle Agenzie e si astiene dall'attività fino alla decisione in merito da parte di questi ultimi.
6. L'avvio dell'attività ispettiva è disposto dall'ISPRA o dall'Agenzia territorialmente competente d'ufficio, nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal SNPA, nonché a seguito di segnalazioni presentate secondo le modalità di cui all'.
7. All'avvio dell'attività ispettiva provvede il responsabile di cui all', comma 6, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie.
8. Il responsabile individua uno o più ispettori cui affidare lo svolgimento dell'attività ispettiva.
9. Il personale ispettivo è munito di un tesserino di riconoscimento rilasciato dall'ente di appartenenza sulla base di un modello approvato dal Consiglio del SNPA. Il tesserino di riconoscimento è firmato dal legale rappresentante dell'ente di appartenenza e riporta il logo istituzionale del SNPA e dell'ente di appartenenza, la fotografia, gli estremi identificativi dell'ispettore e l'articolazione funzionale di appartenenza.
10. Il personale ispettivo, al momento dell'accesso nei singoli siti o impianti, esibisce il tesserino di cui al comma 9 e fornisce ai soggetti destinatari dell'attività ispettiva dettagliate e puntuali informazioni relative ai poteri di cui è titolare.
11. Le attività ispettive consistono anche nell'identificazione delle persone presenti sul luogo dell'ispezione, nell'acquisizione delle rispettive dichiarazioni, nell'effettuazione, in contraddittorio con i soggetti presenti, delle operazioni tecniche ai fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie all'attività ispettiva e di controllo. L'attività ispettiva è coperta da riservatezza.
12. Il responsabile di cui all', comma 6, può designare altro personale, diverso da quello ispettivo, in possesso di competenze idonee a offrire un supporto tecnico specialistico alle attività ispettive, a condizione che rientri nella dotazione organica dell'ente di appartenenza. Qualora, nel corso delle attività ispettive, il responsabile di cui all', comma 6, accerti, anche su segnalazione, situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi ovvero situazioni tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione in capo al personale di supporto di cui al primo periodo, provvede alla revoca della designazione e alla eventuale sostituzione del soggetto interessato, dandone comunicazione, in forma scritta, all'ISPRA o all'Agenzia. Il responsabile di cui all', comma 6, provvede altresì alla revoca della designazione e alla eventuale sostituzione del soggetto interessato nel caso in cui l'ISPRA o le Agenzie, nell'esercizio della vigilanza sullo svolgimento dell'attività ispettiva o anche su segnalazione, accertino una delle situazioni di cui al secondo periodo. Delle situazioni di cui al secondo periodo intervenute nel corso dell'attività ispettiva è dato atto nel processo verbale di cui al comma 15.
13. Il personale di supporto di cui al comma 12 che ritiene di versare in una o più situazioni di cui al secondo periodo del medesimo comma ne dà pronta segnalazione al responsabile e si astiene dall'attività fino alla decisione in merito da parte di quest'ultimo.
14. All'accesso ai siti o agli impianti partecipa esclusivamente il personale ispettivo incaricato dall'ente, il personale di cui al comma 12, il soggetto destinatario dell'ispezione ovvero i soggetti eventualmente incaricati dal destinatario medesimo, purchè immediatamente reperibili sul luogo dell'ispezione al momento dello svolgimento dell'attività ispettiva.
15. Delle operazioni è redatto processo verbale che deve essere sottoscritto dai soggetti che hanno svolto l'attività ispettiva, nonché dai soggetti destinatari dell'ispezione ovvero dai soggetti dai medesimi incaricati.
16. Il personale ispettivo può richiedere ai soggetti sottoposti ad attività ispettiva di esibire la documentazione non acquisita o non acquisibile d'ufficio. Il processo verbale di cui al comma 15 contiene le dichiarazioni rese dai soggetti sottoposti a ispezione ovvero dagli incaricati presenti sul luogo dell'ispezione, compresi eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni o a firmare il verbale. Il soggetto destinatario dell'ispezione ha diritto a ottenere copia del verbale.
17. Il personale ispettivo trasmette tempestivamente gli atti di accertamento, ivi compreso il processo verbale di cui al comma 15, all'ente di appartenenza.
18. I risultati dell'ispezione sono comunicati, senza ritardo, al soggetto destinatario dell'ispezione.
Storico versioni
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