Art. 60
Modifiche all'articolo 235 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 235 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) l'esercitazione per l'emergenza di «uomo in mare» è fatta con frequenza sufficiente affinché il comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il personale destinato ad armare e ammainare l'imbarcazione si trovi nel più breve tempo al proprio posto. L'esercitazione è comunque effettuata:
1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con più di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese;
2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non più di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi;
b) le società di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformità, adottano le azioni correttive ritenute più efficaci per la loro rettifica e registrano le attività inerenti ai controlli effettuati a seguito delle stesse.
2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-60