Art. 62
Modifiche all'articolo 236 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 236 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni dei commi da 2 e 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) sulle navi si procede almeno mensilmente a esercitazione di manovra delle porte stagne a scorrimento azionate a mano e manovra a mano delle porte stagne azionate da energia meccanica, delle valvole e dei meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi delle ceneri e dei rifiuti, ad eccezione delle navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non più di due persone d'equipaggio, per le quali l'esercitazione è effettuata con cadenza almeno semestrale;
b) ispezioni settimanali sono effettuate alle porte stagne e ai meccanismi e indici a esse connessi, alle valvole la cui chiusura è necessaria per rendere stagno un compartimento, nonché alle valvole il cui funzionamento è necessario per la manovra di bilanciamento in caso di avaria.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-62