Art. 63
Modifiche all'articolo 239 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 239 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per le navi lagunari, la manovra di cui al comma 1 è eseguita con la seguente frequenza:
a) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con più di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese;
b) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non più di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi.
1-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-63