Art. 64
Modifiche all'articolo 245 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 245 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) sulle navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche prescritte dal presente regolamento sono apposte sul giornale di bordo;
b) sulle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche prescritte dal presente regolamento sono apposte sul registro delle esercitazioni, vidimato dall'autorità marittima;
c) quando i controlli, le esercitazioni e le verifiche non vengono eseguiti entro i termini prescritti o vengono eseguiti solo parzialmente, ne sono annotate le relative ragioni e sono descritte le operazioni svolte;
d) sono altresì annotati i controlli giornalieri e occasionali relativi alla determinazione degli elementi di stabilità della nave.
Le società che fruiscono delle previsioni di cui all'articolo 106-bis possono adottare una metodologia di registrazione equivalente;
e) i modelli dei registri di cui alle lettere a) e b) sono approvati dall'autorità marittima.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-64