Art. 65
Modifiche all'articolo 246 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 246 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) sul giornale di bordo o sul registro delle esercitazioni delle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate, sono annotati a cura del comando e della società armatrice:
1) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio;
2) le istruzioni e le esercitazioni effettuate;
3) le visite e i controlli dell'autorità marittima;
4) le altre indicazioni ritenute opportune;
b) nell'inventario sono elencate le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave;
c) le pagine del registro delle esercitazioni e dell'inventario sono numerate e firmate dall'autorità marittima. Nella prima pagina sono indicati il numero delle pagine e la data di rilascio del documento;
d) il giornale di bordo e il registro delle esercitazioni sono resi disponibili per il controllo dell'autorità marittima, se richiesto;
e) un estratto dell'inventario di cui alla lettera b) è mantenuto a bordo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-65