Art. 55
Modifiche all'articolo 228 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 228 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) è verificato, durante l'esercizio, il rispetto della portata massima stabilita dai documenti di stabilità;
b) nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi, quali acqua, anche di zavorra, o combustibili, può essere effettuato senza l'autorizzazione del comandante o del personale, appositamente dedicato, della società di cui all'articolo 106-bis, comma 1;
c) i sondaggi delle sentine, delle intercapedini e dei depositi di liquidi sono eseguiti almeno una volta al giorno e annotati su apposito registro, salvo per le navi delle società di cui all'articolo 106-bis, comma 1, per le quali è consentita la possibilità di attuare una procedura equivalente.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-55