Art. 12

Disposizioni transitorie per il coordinamento operativo

In vigore dal 15 gen 2022
Disposizioni transitorie per il coordinamento operativo 1. La richiesta di esecuzione dei controlli per i quali non è ancora attiva l'interoperabilità va comunicata attraverso il Portale SUDOCO, affinché il controllo sia eseguito, di norma, contemporaneamente e nello stesso luogo. 2. Il Comitato di cui all' promuove le iniziative necessarie per attuare il coordinamento dei procedimenti e dei controlli anche nella fase transitoria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-12-29;235#art-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo