Art. 11

Supporto logistico all'attività dello Sportello unico doganale e dei controlli

In vigore dal 15 gen 2022
1. Le Autorità di Sistema Portuale: a) forniscono, in caso di necessità e a titolo gratuito, le infrastrutture adeguate a supportare lo svolgimento dei compiti istituzionali dello Sportello unico doganale e dei controlli; b) coadiuvano, nell'ambito delle proprie risorse umane e strumentali, lo Sportello unico doganale e dei controlli, al fine dell'esecuzione efficiente dei controlli. 2. Le Società di gestione aeroportuale ed i gestori delle strutture logistiche interessate dallo Sportello unico doganale e dei controlli, nell'ottica dell'ottimale organizzazione delle attività di competenza relative alla gestione delle infrastrutture volte ad assicurare la fluidità del traffico merci, forniscono, a titolo gratuito, con modalità stabilite in apposito accordo, il supporto logistico necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dello Sportello unico doganale e dei controlli e per l'esecuzione efficiente dei controlli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-12-29;235#art-11

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