Art. 8
Controlli disposti da altre amministrazioni o organi dello Stato
In vigore dal 15 gen 2022
Controlli disposti da altre amministrazioni
o organi dello Stato
1. Le amministrazioni e gli organi dello Stato, che effettuano controlli ulteriori rispetto a quelli elencati nelle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio del ministri 4 novembre 2010, n. 242, ma che comunque concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, utilizzano il Portale SUDOCO per darne comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. I controlli disposti dall'Autorità giudiziaria e quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle Forze di polizia sono esclusi dalla comunicazione prevista al comma 1.
3. Al fine di prevenire e contrastare l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito delle operazioni doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pone in essere ogni necessaria forma di coordinamento con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-12-29;235#art-8