Art. 10

Zone Economiche Speciali e Zone Logistiche Semplificate

In vigore dal 15 gen 2022
Zone Economiche Speciali e Zone Logistiche Semplificate 1. Il Comitato di cui all', nell'ambito delle scelte strategiche relative allo sviluppo dell'interoperabilità, si raccorda con il Comitato di indirizzo di cui all' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, nonché, ove istituito, con il Comitato di indirizzo della Zona Logistica Semplificata (ZLS), anche al fine di perseguire ulteriori azioni di semplificazione amministrativa a beneficio delle imprese operanti nelle predette Zone speciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-12-29;235#art-10

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