Art. 7

Controlli contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali

In vigore dal 15 gen 2022
1. Gli operatori forniscono, attraverso il Portale SUDOCO, le informazioni necessarie, per avvalersi dell'esecuzione contemporanea e nello stesso luogo degli eventuali controlli contestuali alla presentazione della merce. 2. Nel caso di controlli di animali e merci disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli da 44 a 72 del regolamento (UE) 2017/625, il comma 1 si applica nel rispetto prioritario di dette disposizioni, in particolare per quanto riguarda le modalità e la frequenza dei controlli da effettuarsi presso le strutture dei posti di controllo frontalieri. 3. All'atto della presentazione delle merci in dogana di cui al capo II del Titolo IV del regolamento (UE) n. 952/2013, o della dichiarazione doganale di cui al capo II del Titolo V del citato regolamento, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli attiva i processi di interoperabilità necessari all'avvio dei controlli di cui al comma 1, avvalendosi delle informazioni raccolte attraverso il Portale SUDOCO. 4. I sistemi informativi delle amministrazioni e organi dello Stato competenti attivano, subito dopo l'adempimento di cui al comma 3, i processi di interoperabilità necessari al coordinamento dei procedimenti e dei controlli e alla conclusione degli stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-12-29;235#art-7

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