Art. 12
12 / 15Disposizioni transitorie per il coordinamento operativo
In vigore dal 15 gen 2022
Disposizioni transitorie
per il coordinamento operativo
1. La richiesta di esecuzione dei controlli per i quali non è ancora attiva l'interoperabilità va comunicata attraverso il Portale SUDOCO, affinché il controllo sia eseguito, di norma, contemporaneamente e nello stesso luogo.
2. Il Comitato di cui all' promuove le iniziative necessarie per attuare il coordinamento dei procedimenti e dei controlli anche nella fase transitoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-12-29;235#art-12