Capo III
Art. 13
Rappresentanti autorizzati - Attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2014/90/UE
In vigore dal 25 mar 2018
1. I fabbricanti che non hanno sede nel territorio di almeno uno Stato membro nominano, mediante mandato scritto, un proprio rappresentante autorizzato per l'Unione europea e indicano il suo nominativo e l'indirizzo al quale può essere contattato.
2. Sono in ogni caso esclusi dal mandato conferito al rappresentante autorizzato gli obblighi di cui all', comma 1, e l'elaborazione della documentazione tecnica.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno:
a) di mantenere a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato la dichiarazione UE di conformità di cui all' e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data di apposizione della marcatura di conformità e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo interessato;
b) di fornire, a seguito di una richiesta motivata dell'autorità di vigilanza del mercato, tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità del prodotto;
c) di cooperare con l'autorità di vigilanza del mercato, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-12-20;239#art-13