Capo II
Art. 8
Marcatura di conformità - Attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva 2014/90/UE
In vigore dal 25 mar 2018
Marcatura di conformità - Attuazione degli della direttiva 2014/90/UE
1. L'equipaggiamento marittimo conforme ai sensi dell' reca la marcatura di conformità. La marcatura di conformità è apposta esclusivamente sull'equipaggiamento marittimo che soddisfa i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati della direttiva n. 2014/90/UE e al presente decreto.
2. L'equipaggiamento che reca la marcatura di conformità si presume conforme al presente decreto.
3. La marcatura di conformità è soggetta ai principi generali di cui all', paragrafi 1 e da 3 a 6, del regolamento CE n. 765/2008.
4. La marcatura di conformità è apposta sull'equipaggiamento o sulla sua targhetta segnaletica contente i dati, nelle forme e nelle misure e secondo le modalità previste dall'Allegato I del presente decreto, in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di utilizzo previsto dallo stesso e, se del caso, è inclusa nel suo software. Nel caso ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa delle dimensioni o della natura dell'equipaggiamento, la marcatura di conformità è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
5. La marcatura di conformità è apposta alla fine della fase di produzione.
6. La marcatura di conformità è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, nel caso in cui tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, e dall'indicazione in cifre dell'anno in cui è apposta.
7. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-12-20;239#art-8