Capo I
Art. 4
Conformità dell'equipaggiamento marittimo - Attuazione dell'articolo 4 della direttiva 2014/90/UE
In vigore dal 25 mar 2018
Conformità dell'equipaggiamento marittimo -
Attuazione dell' della direttiva 2014/90/UE
1. L'equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo di navi nazionali e di navi UE deve essere conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza previsti dagli strumenti internazionali applicabili alla data in cui tale equipaggiamento è installato a bordo.
2. La conformità dell'equipaggiamento ai requisiti di cui al comma 1 è attestata esclusivamente in base alle norme di prova e alle procedure di valutazione della conformità di cui all'.
3. I requisiti e le norme di prova di cui ai commi 1 e 2 sono indicati dalla Commissione europea secondo quanto previsto dall', paragrafo 2 e 3, della direttiva n. 2014/90/UE.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'equipaggiamento marittimo da installare o già installato su navi nazionali per il quale la Commissione europea non ha indicato i requisiti e le norme di prova deve essere conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-12-20;239#art-4