Art. 4 · Conformità dell'equipaggiamento marittimo - Attuazione dell'articolo 4 della direttiva 2014/90/UE
Capo I

Art. 4

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Conformità dell'equipaggiamento marittimo - Attuazione dell'articolo 4 della direttiva 2014/90/UE

In vigore dal 25 mar 2018
Conformità dell'equipaggiamento marittimo - Attuazione dell' della direttiva 2014/90/UE 1. L'equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo di navi nazionali e di navi UE deve essere conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza previsti dagli strumenti internazionali applicabili alla data in cui tale equipaggiamento è installato a bordo. 2. La conformità dell'equipaggiamento ai requisiti di cui al comma 1 è attestata esclusivamente in base alle norme di prova e alle procedure di valutazione della conformità di cui all'. 3. I requisiti e le norme di prova di cui ai commi 1 e 2 sono indicati dalla Commissione europea secondo quanto previsto dall', paragrafo 2 e 3, della direttiva n. 2014/90/UE. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'equipaggiamento marittimo da installare o già installato su navi nazionali per il quale la Commissione europea non ha indicato i requisiti e le norme di prova deve essere conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento.
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