Capo I

Art. 5

Funzioni delle amministrazioni competenti - Attuazione dell'articolo 5 della direttiva 2014/90/UE

In vigore dal 25 mar 2018
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge le seguenti funzioni: a) attua la normativa in materia di ispezione e certificazione relativa all'equipaggiamento marittimo; b) esercita l'attività di coordinamento e indirizzo in materia di equipaggiamento marittimo; c) assicura il controllo e il coordinamento dell'attività ispettiva; d) programma annualmente, d'intesa con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica della conformità dell'equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo di navi nazionali e di navi UE sulla base dei rapporti ispettivi, nonché sulla base di risultati statistici annuali e di apposite ricerche relativamente alle violazioni in materia di conformità. 2. Al fine di garantire la conformità dell'equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo di navi nazionali e di navi UE ai requisiti previsti dai pertinenti strumenti internazionali applicabili, l'autorità marittima, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, attraverso gli ispettori autorizzati, nonché, laddove previsto, gli organismi riconosciuti, esercita l'attività di ispezione. 3. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per assicurare il coordinamento tra le attività ispettive previste dal presente decreto. 4. L'autorità marittima, gli organismi riconosciuti, laddove previsto, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, in occasione del rilascio o del rinnovo dei pertinenti certificati di sicurezza, accertano che l'equipaggiamento marittimo installato a bordo di navi nazionali è conforme alle prescrizioni del presente decreto. 5. L'autorità marittima comunica le attività svolte nei porti esteri all'ufficio consolare, che può fornire assistenza nelle relazioni con lo Stato del porto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-12-20;239#art-5

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