Capo IV
Art. 17
Procedure della valutazione di conformità - Attuazione dell'articolo 15 della direttiva 2014/90/UE
In vigore dal 25 mar 2018
1. Le procedure della valutazione della conformità sono indicate nell'allegato II al presente decreto.
2. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato effettua, mediante un organismo notificato, la valutazione della conformità per un elemento specifico dell'equipaggiamento marittimo, applicando una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui all'allegato II al presente decreto.
3. Per i fini di cui al comma 2, nel caso in cui sia utilizzato il modulo B (esame CE del tipo) prima della messa a disposizione sul mercato, l'equipaggiamento marittimo è soggetto a:
a) modulo D (garanzia della qualità di produzione);
b) modulo E (garanzia della qualità del prodotto);
c) modulo F (verifica del prodotto).
3. Nei casi in cui insiemi di equipaggiamento marittimo siano prodotti singolarmente o in piccole quantità, e non in serie o in massa, la procedura di valutazione della conformità può consistere nella verifica CE di una unica unità (modulo G).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-12-20;239#art-17