Capo III
Art. 14
Obblighi degli importatori e dei distributori - Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2014/90/UE
In vigore dal 25 mar 2018
1. Gli importatori indicano sull'equipaggiamento marittimo oppure, ove ciò non è possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dello stesso o, se del caso, su entrambi, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati.
2. Gli importatori e i distributori, a seguito di una richiesta motivata dell'autorità di vigilanza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità di un prodotto in lingua italiana o inglese. Essi cooperano a richiesta di tale autorità a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-12-20;239#art-14