Capo II

Art. 11

Trasferimento di nave UE non soggette alle convenzioni internazionali nei registri nazionali

In vigore dal 25 mar 2018
1. Al fine del rilascio dei certificati di sicurezza per navi UE non soggette alle convenzioni internazionali di cui all', comma 1, lettera h), una nave UE che deve essere iscritta nei registri e nelle matricole tenuti dall'autorità marittima è sottoposta, al momento della presentazione dell'istanza di trasferimento, a ispezione dalla stessa, per verificare se le effettive condizioni del suo equipaggiamento marittimo soddisfano i requisiti stabiliti ai sensi dell'. Gli accertamenti riguardanti le apparecchiature di radiocomunicazione sono di competenza del Ministero dello sviluppo economico. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, a richiesta dell'armatore della nave o di un suo legale rappresentante, stabilisce, previo accertamento tecnico, se l'equipaggiamento è equivalente al tipo conforme. 3. Nel caso in cui non possa essere determinata la data di installazione a bordo dell'equipaggiamento marittimo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, stabilisce con proprio provvedimento i requisiti di equivalenza soddisfacenti per il singolo caso, tenuto conto dei pertinenti strumenti internazionali. 4. L'equipaggiamento di cui al comma 2, è sostituito in uno dei seguenti casi: a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, non lo ritiene equivalente; b) per quanto riguarda le apparecchiature di radiocomunicazione, il Ministero dello sviluppo economico non lo ritiene equivalente. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, per l'equipaggiamento ritenuto equivalente ai sensi del comma 2, rilascia un certificato che è custodito unitamente all'equipaggiamento. Il certificato attesta che l'equipaggiamento può essere installato a bordo della nave e indica eventuali restrizioni concernenti il suo uso. 6. Per le apparecchiature di radiocomunicazione il certificato di cui al comma 5 è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-12-20;239#art-11

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