Capo III

Art. 15

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori - Attuazione dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/90/UE

In vigore dal 25 mar 2018
1. Un importatore o un distributore che mette a disposizione sul mercato o installa a bordo di una nave UE equipaggiamento marittimo con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica l'equipaggiamento già messo a disposizione sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità ai requisiti di cui al presente decreto, è considerato un fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-12-20;239#art-15

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