Capo IV

Art. 21

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo 20 della direttiva 2014/90/UE

In vigore dal 25 mar 2018
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati - Attuazione dell' della direttiva 2014/90/UE 1. Un organismo notificato, nel caso in cui subappalti funzioni specifiche connesse alla valutazione della conformità, oppure ricorra a una affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettano i requisiti di cui all' del presente decreto e ne informa l'Autorità di notifica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle funzioni eseguite dai subappaltatori o affiliate, ovunque questi sono stabiliti. 3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da una affiliata solo con il consenso del cliente. 4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'Autorità di notifica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-12-20;239#art-21

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