Capo IV
Art. 21
21 / 38Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo 20 della direttiva 2014/90/UE
In vigore dal 25 mar 2018
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati -
Attuazione dell' della direttiva 2014/90/UE
1. Un organismo notificato, nel caso in cui subappalti funzioni specifiche connesse alla valutazione della conformità, oppure ricorra a una affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettano i requisiti di cui all' del presente decreto e ne informa l'Autorità di notifica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle funzioni eseguite dai subappaltatori o affiliate, ovunque questi sono stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da una affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'Autorità di notifica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-12-20;239#art-21