Capo IV

Art. 25

Obblighi operativi degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo 23 della direttiva 2014/90/UE

In vigore dal 25 mar 2018
Obblighi operativi degli organismi notificati - Attuazione dell' della direttiva 2014/90/UE 1. Gli organismi notificati eseguono, o fanno eseguire, le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui all' e dell'allegato II del presente decreto. 2. Nel caso in cui un organismo notificato riscontri che gli obblighi stabiliti dall' e dall'allegato II del presente decreto non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di adottare senza indugio le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità. 3. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontra che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di adottare senza indugio le misure correttive opportune e, se necessario, sospende o ritira il certificato. 4. Nel caso in cui non siano adottate misure correttive o queste non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-12-20;239#art-25

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