Capo IV
Art. 25
Obblighi operativi degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo 23 della direttiva 2014/90/UE
In vigore dal 25 mar 2018
Obblighi operativi degli organismi notificati -
Attuazione dell' della direttiva 2014/90/UE
1. Gli organismi notificati eseguono, o fanno eseguire, le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui all' e dell'allegato II del presente decreto.
2. Nel caso in cui un organismo notificato riscontri che gli obblighi stabiliti dall' e dall'allegato II del presente decreto non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di adottare senza indugio le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità.
3. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontra che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di adottare senza indugio le misure correttive opportune e, se necessario, sospende o ritira il certificato.
4. Nel caso in cui non siano adottate misure correttive o queste non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-12-20;239#art-25