Titolo III

Art. 25

Adozione del decreto

In vigore dal 24 apr 2014
1. La concessione dell'elargizione e del mutuo è adottata immediatamente dopo la deliberazione del Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, con decreto motivato, dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che ne dà contestuale comunicazione al prefetto e, per il tramite di quest'ultimo, all'interessato e al pubblico ministero competente. La concessione della provvisionale è adottata, con le stesse modalità, entro il termine di cui all', comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44. 2. Il decreto è, altresì, trasmesso a Consap per gli adempimenti previsti dalla concessione di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;60#art-25

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