Titolo IV
Art. 28
Riservatezza del procedimento
In vigore dal 24 apr 2014
1. Tutti gli organi e i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima celerità e speditezza delle procedure e nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
2. Gli organi e gli uffici preposti alla gestione del Fondo sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso ed alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415 e successive modificazioni. Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto di ufficio; degli stessi e del loro contenuto è vietata la pubblicazione. Non è ammessa la comunicazione a terzi delle informazioni riguardanti lo stato dei procedimenti, salvo che esibiscano apposita delega degli interessati. Gli atti sono custoditi, in forme idonee a garantirne la massima riservatezza, in sezioni di archivio appositamente dedicate, accessibili soltanto al personale specificamente incaricato della loro gestione e trattazione o a quello specificamente autorizzato dal dirigente responsabile. Ciascun ufficio è dotato di un registro, sul quale sono annotati gli estremi del prelievo e della restituzione dei singoli fascicoli ed i nominativi degli impiegati specificamente incaricati della loro trattazione o che, per giustificate esigenze d'ufficio, siano stati ammessi alla loro consultazione. Analoghe cautele sono adottate nella trasmissione della documentazione e nelle comunicazioni tra gli organi interessati. Trascorsi quindici anni dalla definizione dei procedimenti di accesso al Fondo, gli atti relativi sono trasmessi agli archivi di deposito del Ministero dell'Interno, per le successive determinazioni di competenza della Commissione per lo scarto degli atti d'archivio in conformità alla normativa vigente in materia.
3. Nei casi di domanda presentata ai sensi dell' della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il Consiglio nazionale dell'ordine professionale di appartenenza dell'interessato nonché le associazioni od organizzazioni indicate nel predetto articolo conservano i dati indispensabili all'identificazione dei soggetti interessati con modalità tali da assicurare la massima riservatezza e per un periodo di tempo comunque non superiore a quello di definizione del procedimento.
4. Su richiesta dell'interessato, il prefetto ed i Comitati forniscono le informazioni sullo stato del procedimento compatibili con i limiti di cui al comma 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;60#art-28